Come si applica l’art. 34, co. 2 T.U. Edilizia?
Il TAR Veneto ricorda che la scelta di cd. fiscalizzare l’abuso edilizio può essere effettuata solo in una fase esecutiva, successivamente all’ordinanza di demolizione; è dunque necessario che vi sia un’istanza del privato destinatario dell’ordine, che dichiari l’impossibilità di ripristinare lo stato originario senza compromettere quanto edificato in conformità.
Non è dunque possibile, per il Comune, applicare l’art. 34, co. 2 T.U. Edilizia senza che vi sia una richiesta del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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