Ritardo dell’Amministrazione e diligenza del privato
Nel caso di specie, i privati perdevano un finanziamento pubblico, poiché il Comune rilasciava i titoli edilizi – necessari per l’ottenimento dei fondi – in ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento, nonché oltre il termine massimo entro cui dovevano essere depositati con la domanda di finanziamento.
I privati promuovevano un’azione risarcitoria per danno da ritardo nei confronti del Comune.
Il TAR Veneto ha rigettato la domanda, affermando che i privati, resisi conto del pericolo di non presentare i titoli edilizi in tempo, avrebbero dovuto proporre un’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31 e 117 c.p.a., oppure sollecitare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, co. 9-ter l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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