Opere edilizie realizzate nella fascia di rispetto idraulica
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che sussiste la giurisdizione del G.A. – e non del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – laddove la controversia abbia ad oggetto provvedimenti adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio, non direttamente ed immediatamente incidenti sul regime di sfruttamento delle acque e del demanio.
Nel caso di specie, era impugnata l’ordinanza di demolizione di immobili costruiti in violazione della fascia di rispetto idraulica ai sensi dell’art. 96, lett. f R.D. 523/1904.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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