Interventi “di mero completamento” e condono edilizio
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso in quanto le modifiche apportate nel fabbricato, successivamente all’istanza di condono, non risultano rientrare tra quelle legittimate ex art. 35, della l. 28 febbraio 1985 n. 47. Nel caso di specie, difatti, non si trattava di interventi di “mero completamento”, bensì di lavori abusivi che, pertanto, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale e che fanno insorgere in capo al Comune l’obbligo di ordinarne la demolizione. Tuttavia, anche nell’eventualità in cui si potessero dichiarare suddetti interventi come opere “di completamento”, non risulterebbe essere stato rispettato l’iter procedurale sempre previsto ex art. 35 della l. n. 47/1985.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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