Illecito amministrativo e “ius superveniens”
Il TAR Veneto, nel conoscere di una ordinanza per il conguaglio di somme dovute a titolo di sanzione per sanatoria ex art. 37, co. 4 T.U. edilizia per opere di trasformazione interna, ha affermato che l’illecito amministrativo va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole; ciò anche nel caso in cui tale più favorevole disciplina sia entrata in vigore anteriormente alla ordinanza con la quale è disposta la sanzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Buongiorno,
in termini generali l’art. 37, co. 4 T.U. edilizia richiede effettivamente la cd. doppia conformità.
Nel caso di specie, i ricorrenti tentavano di sostenere che la sanatoria ex art. 37 cit. non dovesse comprendere anche un bagno asseritamente realizzato nel 1970, in quanto a loro dire a Venezia prima del 30 gennaio 1977 non erano necessari titoli per la realizzazione di simili opere.
Il Comune rispondeva che la rappresentazione del bagno nella planimetria del 1970 non era sufficiente a dimostrare lo stato legittimo del locale, perché non era stata data prova dell’epoca di realizzazione del bagno e l’obbligo di dotarsi di titolo per la realizzazione di opere edilizie era già previsto dal regolamento edilizio del Comune di Venezia del 1929.
Il TAR ha accolto la tesi del Comune e ha specificato che non rileva nemmeno il mutamento di regime delle opere ai sensi della normativa sopravvenuta, poiché la natura abusiva delle opere stesse va valutata al momento della loro realizzazione.
avv. Alberto Antico
Non ho capito se il Tar vuole dire che per la sanatoria art. 37 comma 4 , occorre la c.d doppia conformità, come previsto in questi casi-
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