Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Nel caso di specie, alcuni studenti universitari impugnavano l’atto con cui la loro lista veniva esclusa dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio del corso di laurea, ma non il successivo atto di proclamazione degli eletti.
Gli studenti vincevano in primo grado. L’Università proponeva appello, facendo rilevare la mancata impugnazione della proclamazione, ma eccependo a questo proposito la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha riqualificato il motivo d’appello come eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, offrendo utili principi in materia di qualificazione del petitum da parte del giudice, alla luce dell’art. 112 c.p.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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