La tolleranza di cantiere
Nel caso di specie, il Comune si accorgeva che nell’istanza di PdC erano indicati in modo erroneo alcuni dati del fabbricato di partenza. Procedeva così all’annullamento in autotutela del titolo.
Il privato si difendeva invocando la cd. tolleranza di cantiere ex art. 34-bis d.P.R. 380/2001.
Il TAR Marche ha respinto l’eccezione: tale norma si applica alle eventuali eccedenze volumetriche che si registrano a lavori ultimati e non anche ai casi in cui già il progetto iniziale si basa su dati superficiari e/o volumetrici errati.
Post di Daniele Iselle
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