Abusi edilizi su di un immobile già abusivo
Nel caso di specie, il privato compiva sine titulo opere edilizie in un immobile in fascia di rispetto stradale.
Il Comune denegava la richiesta di sanatoria, previo parere sfavorevole dell’Ente proprietario della strada.
Nelle more del giudizio di impugnazione sul diniego, il privato compiva ulteriori abusi edilizi, di cui chiedeva un’altra sanatoria.
Anch’essa era denegata dal Comune, ancora una volta previo parere sfavorevole dell’Ente proprietario della strada. Il privato non impugnava il secondo diniego di sanatoria.
Il TAR Veneto, alla luce degli avvenimenti, ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il primo diniego perché, se anche il privato avesse vinto, il Comune si sarebbe dovuto rideterminare in ordine ad un immobile il cui stato di fatto risulta essere differente da quello oggetto della prima richiesta di sanatoria, il che non sarebbe ammissibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Segnalo questi due passaggi della sentenza che mi sembrano interessanti:
1. le fasce di rispetto stradale vengono individuate facendo riferimento non al codice della strada, ma alle norme previgenti alla luce dell’art. 234 comma 5 del CdS stesso [d.m. 1404/1968] e infatti nella sentenza si scrive: “(…) le distanze delle costruzioni dalle strade e autostrade, quali prescritte dall’art. 41 septies l. 17 agosto 1942, n. 1150, e dal d.m. 1 aprile 1968 n. 1404,(..).”
2. si ribadisce il principio che la fascia di rispetto stradale costituisce vincolo di inedificabilità assoluto eventualmente derogabile non dal comune ma dall’ente proprietario della strada: “Le distanze delle costruzioni dalle strade e autostrade, sono poste a tutela della sicurezza della circolazione e delle future esigenze di modifica ed ampliamento della rete stradale, e prevedono un vincolo di inedificabilità assoluta all’interno della fascia di rispetto stradale, il quale è derogabile solo su espressa autorizzazione dell’ente proprietario della strada (Anas) e non dalla autorità comunale.
Grazie dell’attenzione
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