Opere per esigenze temporanee
Nel caso di specie, il ricorrente contestava alcune opere segnalate a mezzo di CIL, perché a suo dire erano opere destinate a permanere nel tempo.
Il TAR Veneto ha obiettato che l’art. 6, co. 1, lett. e-bis T.U. edilizia non richiede che, per poter essere autorizzate in via temporanea, le opere debbano presentare requisiti di intrinseca provvisorietà .
La norma non descrive le caratteristiche costruttive delle opere, richiedendo soltanto che la temporaneitĂ della loro installazione risulti volta a soddisfare esigenze obiettivamente contingenti e temporanee.
Post di Alberto Antico – avvocato
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