Opere per esigenze temporanee
Nel caso di specie, il ricorrente contestava alcune opere segnalate a mezzo di CIL, perché a suo dire erano opere destinate a permanere nel tempo.
Il TAR Veneto ha obiettato che l’art. 6, co. 1, lett. e-bis T.U. edilizia non richiede che, per poter essere autorizzate in via temporanea, le opere debbano presentare requisiti di intrinseca provvisorietà.
La norma non descrive le caratteristiche costruttive delle opere, richiedendo soltanto che la temporaneità della loro installazione risulti volta a soddisfare esigenze obiettivamente contingenti e temporanee.
Post di Alberto Antico – avvocato
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