Un edificio al grezzo può essere completato?
Muovendo dall’art. 15, c. 3 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione”, il Consiglio di Stato rende una risposta affermativa, purché l’intervento rispetti due condizioni: da un lato, occorre che l’edificio sia già stato realizzato nelle sue strutture portanti (rectius: fino alla copertura) e, dall’altro lato, che le opere da completare siano conformi alla vigente normativa urbanistico-edilizia.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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