Opere a scomputo: si guarda al preventivo o ai costi reali?
Il TAR Veneto ha dichiarato illegittimo l’operato di un Comune che, nel rideterminare gli oneri di urbanizzazione primaria, ha ritenuto di non dover prendere in esame, ai fini dello scomputo, l’effettivo ammontare delle opere di urbanizzazione eseguite, ma di considerare unicamente l’importo preventivato, sebbene quelle opere siano state accettate dal Comune e collaudate.
Nel caso di specie, è vero che la convenzione di lottizzazione prevedeva “lo scomputo dell’importo degli oneri di urbanizzazione primaria fino all’ammontare del preventivo di spesa per l’esecuzione delle opere stesse”, tuttavia il maggior costo sostenuto per le opere di urbanizzazione non era conseguenza della modifica dei prezzi unitari contenuti nel computo metrico, a suo tempo approvato, e neppure della scelta del privato di realizzare opere diverse da quelle previste, bensì da precise richieste di modifica avanzate dal Comune e accettate dal privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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