La prescrizione del contributo di costruzione
Il TAR Veneto, in una fattispecie di ritardato pagamento del contributo di costruzione, ha affermato che la durata della prescrizione degli oneri urbanistici è di cinque anni ai sensi dell’art. 28 l. 689/1981 e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Il dies a quo dev’essere collocato sessanta giorni dopo l’ultimazione della costruzione (cfr. art. 16, co. 3 d.P.R. 380/2001).
Il Comune può interrompere la prescrizione delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione, con atto che contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che sia necessario l’uso di formule solenni o l’osservanza di particolari adempimenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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