Il procedimento di sanatoria non si può sospendere a tempo indefinito
Nel caso di specie un Comune, di fronte ad una pratica di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 viziata da incompletezza, dopo aver chiesto inutilmente delle integrazioni, disponeva la sospensione sine die del procedimento.
Il TAR Veneto ha riqualificato la fattispecie come silenzio-diniego, formatosi 60 giorni dopo la sospensione, ai sensi del comma 3 art. cit.
Il TAR ha aggiunto che, anche a voler ammettere la sospensione sine die di un procedimento (nonostante l’art. 6 l. 241/1990 contenga delle ipotesi tipiche e tassative), il relativo atto avrebbe avuto natura soprassessoria e avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato dal privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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