Sulla compatibilità paesaggistica
Il TAR Veneto ricorda quali sono le ipotesi in cui è possibile ottenere la valutazione di compatibilità paesaggistica: al co. 4 dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 sono indicate le ipotesi (lavori che non hanno comportato la creazione di superfici o volumi, utilizzo di materiali difformi da quelli indicati nell’autorizzazione paesaggistica, e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria), e al co. 5 la procedura.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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voleva dire il 167- c. 4 –
4. L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
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