Sfratto per morosità e contratti di affitto d’azienda
La Corte di cassazione, Sezione III civile, nell’ambito di un procedimento per rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 657 c.p.c. dal d.lgs. 149/2022 (cd. riforma Cartabia), il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o più beni immobili.
E in effetti, l’attuale primo comma dell’art. 658 c.p.c., a seguito della novella di cui al d.lgs. 164/2024 (cd. primo decreto correttivo alla riforma Cartabia), recita: “Il locatore può intimare al conduttore, all’affittuario di azienda, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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