L’edificazione di case popolari non è soggetta al costo di costruzione
Il TAR Veneto ha affermato che agli immobili realizzati da ATER, per la locazione a canone predeterminato in favore dei cittadini più bisognosi, si applica l’art. 17, co. 1 d.P.R. 380/2001, secondo cui nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al PdC è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione, qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo art. 18.
Post di Alberto Antico – avvocato
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