PdC in deroga e notifica agli interessati
Nel caso di specie, il ricorrente si lamentava di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento volto ad attribuire al vicino un PdC in deroga, quest’ultima consistente nel poter destinare una porzione dell’area del vicino stesso ad un uso pubblico: invocava allo scopo l’art. 14, co. 2 d.P.R. 380/2001, secondo cui “dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Il TAR Veneto ha respinto il motivo di ricorso.
La deroga allo strumento urbanistico non comportava alcun intervento edilizio sul fondo del ricorrente, che non era qualificabile come “interessato”, sicché allo stesso non era dovuta la comunicazione di avvio del procedimento.
Il vero motivo di doglianza del ricorrente era la sopraelevazione autorizzata al vicino, sforando le altezze massime dello strumento urbanistico, ma tale deroga era motivata con le norme del Piano Casa, non del PdC in deroga.
Post di Alberto Antico – avvocato
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