Convertito in legge il decreto Cultura
Con la l. 21 febbraio 2025, n. 16 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 46 del 25.02.2025) è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura.
La legge è disponibile al seguente link:
Il testo coordinato del d.l. 201/2024, come convertito dalla l. 16/2025, è disponibile al seguente link:
In particolare, l’art. 3 d.l. cit. istituisce un fondo di 4 milioni di euro per il 2024 destinato a finanziare l’apertura di nuove librerie da parte degli under 35, con priorità ai Comuni in aree interne, svantaggiate o prive di librerie.
Si segnala anche l’art. 7, co. 2 d.l. cit., ai sensi del quale, al fine di favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli artt. 142 e 143 del regolamento di esecuzione del TULPS, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla SCIA ex art. 19 l. 241/1990, presentata dall’interessato al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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