Collegamenti ipertestuali negli atti del processo amministrativo
Il TAR Palermo ha affermato che i documenti reperibili attraverso l’utilizzo di collegamenti ipertestuali contenuti negli atti di parte, rinvianti a siti web esterni, non assumono alcun rilievo nel processo amministrativo, in quanto siffatta tecnica di redazione, sebbene non espressamente disciplinata dalle norme tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico (allegato 1 al d.P.C.S. del 28 luglio 2021) e dalle relative specifiche tecniche (allegato 2 al detto d.P.C.S.), non può integrare un valido deposito in giudizio, non rispettando le previsioni dell’art. 5, comma 5, delle norme tecniche e dell’art. 3, comma 6 e 7, delle specifiche tecniche, e presenta alcune specifiche criticità, tenuto conto delle “esigenze di sicurezza” del Sistema Informatico della giustizia amministrativa, potendo il rinvio diretto ad un sito web esterno veicolare malware o altre minacce all’interno della rete della giustizia amministrativa e dei suoi utenti e delle esigenze di certezza, in quanto un determinato link potrebbe essere nel tempo cancellato dal gestore dei contenuti oppure identificare un contenuto differente rispetto a quello originario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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