Tardività dell’impugnazione proposta contro il PdC del vicino
Il TAR Veneto ha affermato che chi eccepisce la tardività del ricorso ha l’onere di dare una puntuale prova della conoscenza piena dell’atto impugnato (nel caso di specie, un PdC in deroga) ad opera del ricorrente ad un’epoca anteriore a 60 giorni rispetto alla notifica dell’atto introduttivo: la verifica della piena conoscenza dell’atto lesivo da parte del ricorrente, ai fini di individuare la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, deve essere estremamente cauta e rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni ovvero su deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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