Pubblici appalti e collegamento tra imprese partecipanti
Il TAR Palermo ha affermato che la causa di esclusione non automatica prevista dall’art. 95, co. 1, lett. d d.lgs. 36/2023 (cd. terzo codice appalti) richiede che la Stazione appaltante disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che un concorrente abbia stipulato accordi con altri operatori economici al fine di falsare la concorrenza e che valuti il concreto impatto delle offerte sulla procedura di gara.
Ai fini dell’individuazione dell’unico centro decisionale e del collegamento sostanziale tra le imprese e, pertanto, dell’eventuale alterazione del gioco concorrenziale, i relativi indizi devono essere vagliati non in una prospettiva atomistica, ma nel loro insieme e letti in una visione complessiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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