La Cassazione penale offre la sua interpretazione del concetto di ristrutturazione edilizia
La Corte di cassazione penale (nel contesto dell’inchiesta sull’edificazione di Milano) ha affermato che, in tema di reati edilizi, anche a seguito della modifica all’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001 ad opera dell’art. 10 d.l. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendo l’immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente.
Nel caso di specie, la realizzazione di un complesso di ben tre grattacieli in luogo di un unico preesistente complesso, a destinazione non residenziale, era del tutto estranea ai parametri propri della ristrutturazione, quali quelli della connessione materiale o funzionale tra edificio rispettivamente preesistente e successivo, e dell’inerenza della ristrutturazione a singoli organismi, con impossibilità di ricavare da un singolo edificio, plurimi, distinti e consistenti manufatti, anche funzionalmente diversi dal precedente.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Ottima sentenza della Cassazione:- mi viene il dubbio se nella parte in cui si dice:…”. con impossibilitĂ di ricavare da un singolo edificio, plurimi, distinti…….”,che la l.r. sul recupero dei sottotetti non sia una semplice ristrutturazione.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!