Aumento di volumetria e rilevanza paesaggistica
Il TAR Veneto ribadisce (in una sentenza del 2024, riguardante un’ipotesi anteriore all’introduzione del d.l. n. 69/2024) che sono suscettibili di sanatoria anche paesaggistica esclusivamente:
- i lavori che non determinano la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- i lavori effettuati con materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Al contrario, sono sempre escluse le opere che comportino aumento di volumetria, a prescindere dal fatto che tale volumetria non sia concretamente percepibile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La circolare del Ministero n. 33 del 2009, dice cose diverse in applicazione dell’art. 167, co. 4 lett.a). *punto 1 citato nel post
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