Il principio del “one shot” (un colpo) temperato della P.A.
Il TAR Napoli ha affermato che il V periodo dell’art. 10-bis l. 241/1990 («In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato») va interpretato come una norma di natura sostanziale, come un limite ai poteri conformativi della P.A. In particolare, i «motivi già risultanti dall’istruttoria» devono intendersi non quelli astrattamente desumibili dalla situazione di fatto e di diritto desumibile dalla pratica, ma quelli che la P.A. ha in qualche modo già rappresentato nell’istruttoria concretamente compiuta, pur non ritenendo di valorizzarli nel diniego.
In virtù del principio del cd. one shot temperato, la P.A., dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo, ha il potere di esaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta per sempre, tutte le questioni che ritenga rilevanti, non potendo successivamente tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili prima non esaminati. Tuttavia, tale principio non si estende ai tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dal giudicato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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