PAT, PRG e PI
Il TAR Veneto ha affermato che, se è vero che l’art. 48, co. 5 l.r. Veneto 11/2004 prevede che “i piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT”, è altresì vero che la norma prosegue evidenziando che “a seguito dell’approvazione di tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT”.
Per effetto di tale disposizione, dunque, le previsioni del PAT, in quanto aventi comunque funzione di regolamentazione generale della destinazione ed utilizzo dell’ambito territoriale di riferimento, prevalgono oggettivamente sulle previsioni del piano precedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’Amministrazione Comunale per l’attuazione del P.A.T. può avvalersi dei seguenti
strumenti:
a) “Piano degli Interventi”;
Per cui quasi tutto è rimandato al PI
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