Gli ammutinati del piano casa – 2
Da parte sua il Comune di Tombolo sta capitanando una iniziativa rivolta a tutti i Sindaci del Veneto, con la quale, sulla scorta di un parere legale dell'avv. prof. Alessandro Calegari, inviata a deliberare quanto segue:
1) evidenziata una serie di motivi di illegittimità costituzionale della legge, di inviare la deliberazione al Consiglio dei Ministri, di modo che il Governo sia adeguatamente notiziato del contenuto della legge regionale n. 32 del 2013, anche ai fini della sua impugnazione in via diretta innanzi alla Corte costituzionale;
2) demandare all’Ufficio Tecnico di procedere alla ricognizione di quelle peculiarità del territorio che possano giustificare una parziale o limitata applicazione della citata legge regionale, riservandosi, all'esito di tale ricognizione, di sottoporre al Consiglio comunale, per la sua approvazione, il testo di una deliberazione di recepimento del terzo "Piano casa", che ne limiti o ne condizioni l'applicazione all'interno del territorio comunale.
avv. Dario Meneguzzo
In risposta a “Stupefatto”.
E’ vero, la norma esiste. E’ quella sull’”esimente politica”. Ma riguarda i casi in cui l’organo politico in buona fede approva (o autorizza) atti di competenza propria degli uffici. Atti preparati dagli uffici e che si basano sulle istruttorie degli uffici. .
Ma se c’è un atto di indirizzo generale, votato dalla Giunta o dal Consiglio magari dopo aver sentito un legale e relativo ai massimi sistemi (rapporti tra ente locale, legge regionale, costituzione, ordinamento comunitario, ecc.), allora è un po’ diverso. Non si è nella competenza propria degli uffici e nella buona fede degli organi politici: non possono mica dire che nulla sanno del contenuto dell’atto!
Insomma: va bene la responsabilità degli uffici. Ma non sempre e soltanto loro!
Ricordo sommessamente ai tecnici comunali, responsabili del procedimento e del provvedimento finale in tema di applicazione del Piano Casa che l’rt. 1, comma 1-ter legge 14 gennaio 1994 n. 20, novellato dall’art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639 prevede:
“Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole.
Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione”.
A buon intenditor …. poche parole!
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