Il PI non può porsi in diretto contrasto con il PAT
Il TAR Veneto ha affermato che il PI si caratterizza per il suo contenuto operativo rispetto al PAT, ma tale contenuto, come espressamente previsto dall’art. 12, co. 3 l.r. Veneto 11/2004, non può che essere determinato in coerenza e in attuazione del PAT, le cui indicazioni non possono non essere considerate vincolanti per la pianificazione di livello comunale.
Nel caso di specie, i lotti su cui il privato esercitava le sue attività produttive si trovavano all’interno di un’area sita nell’ambito di una zona produttiva-industriale lontana dal centro abitato, classificata dal PAT come area di urbanizzazione consolidata a destinazione produttiva: la destinazione urbanistica impressa a tali lotti dal PI come zona F si poneva in evidente contrasto con la citata classificazione riveniente dal PAT.
Post di Alberto Antico – avvocato
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