Illegittima parcellizzazione dell’intervento edilizio per effettuare un cambio d’uso
Nel caso di specie, il privato proprietario di una ex segheria, in area soggetta a PUA, presentava una CILA per la realizzazione, all’interno del fabbricato, di una controparete in cartongesso; presentava poi una SCIA per il cambio d’uso da produttivo a commerciale senza opere, specificando che il piazzale esterno sarebbe stato destinato a parcheggio al fine di soddisfare gli standard urbanistici.
Il Comune inibiva gli interventi, ritenendo che fossero parti di un unico progetto di ristrutturazione finalizzato al cambio d’uso, richiedente un permesso di costruire (PdC) e un previo PUA.
Il TAR Veneto ha dato ragione al Comune.
Innanzi tutto, l’opera risultante non poteva che essere valutata unitariamente, in linea con il costante insegnamento giurisprudenziale che impone un apprezzamento globale degli interventi fra loro connessi sul piano funzionale o temporale, al fine di prevenire elusioni della disciplina urbanistica attraverso frazionamenti artificiosi.
In ogni caso, il passaggio della destinazione d’uso da produttiva a commerciale integra un mutamento rilevante ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. 380/2001, incidendo sul carico urbanistico e sulla dotazione degli standard (parcheggi, accessibilità, viabilità). La realizzazione dell’intervento presuppone perciò il rilascio del PdC, preceduto, nel caso di specie, dall’approvazione del PUA. La stessa indicazione del privato circa l’uso del piazzale quale parcheggio a standard attesta l’aumento del carico funzionale, cui il PUA è preordinato a dare governo unitario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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