Il procedimento di VINCA
Il TAR Veneto ha affermato che, in tema di siti protetti appartenenti alla Rete Natura 2000, il parametro valutativo non può che essere informato al principio di sostanziale precauzione; il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica resta, perciò, estrinseco e non consente sostituzioni valutative, se non in presenza di manifeste incongruenze.
La disciplina di tutela degli habitat non è condizionata dalla qualificazione edilizia o dall’intensità agronomica dell’intervento, ma dalla sua idoneità a determinare incidenze significative: nel caso di specie, la conversione di praterie magre a coltura specializzata determina, per definizione, perdita e frammentazione dell’habitat, sicché la VINCA appare doverosa.
Comunicazioni informali o atti privi di contenuto abilitante (con cui la Regione abbia dato a intendere che le prescrizioni saranno “leggere”) non radicano un affidamento qualificato idoneo a prevalere su obblighi di protezione ambientale derivanti da fonti sovraordinate; nella materia in esame l’affidamento del privato incontra, peraltro, il limite intrinseco costituito dalla necessità di attuare nel concreto tutti i corollari applicativi derivanti dal principio di precauzione.
La D.G.R.V. n. 1400/2017 disciplina, in linea generale, l’organizzazione e lo svolgimento della VINCA per tutti gli interventi potenzialmente incidenti sui siti Natura 2000, anche quando non soggetti a un autonomo titolo edilizio, in conformità ai principi della normativa di riferimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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