Destinazione d’uso a edificio di culto
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in tema di destinazione d’uso di un immobile ad edificio di culto, è irrilevante, ai fini dell’accertamento della sua legittimità sul piano urbanistico (anche nella prospettiva di verificare il rispetto di un eventuale ordine di rimessione in pristino emesso dalla P.A. e il prodursi del connesso effetto acquisitivo al patrimonio comunale), la circostanza che l’associazione proprietaria dello stesso sia iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), in quanto lo speciale regime previsto dall’art. 71 d.lgs. 117/2017 trova applicazione con riguardo alle sole attività elencate al precedente art. 5, tra cui non rientra l’esercizio del culto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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