La differenza giuridica tra il cartomante e il ciarlatano
Il Consiglio di Stato ha affermato che la cartomanzia, da ritenersi attività lecita ex se, va distinta da quella che trasmoda in illiceità perché caratterizzata da note modali truffaldine e approfittatrici dell’altrui credulità , cd. ciarlataneria. Lo sconfinamento nell’area della ciarlataneria si verifica quando il messaggio commerciale che accompagna l’offerta del servizio tende a rappresentare la prestazione divinatoria non nella sua impalpabile valenza predittiva, ma come strumento realmente efficace ed infallibile per la preveggenza del futuro, con la connessa richiesta di una contropartita commisurata al maggior valore che la prestazione, per come artatamente rappresentata, assumerebbe, ovvero quando, per le modalità e/o le circostanze in cui si svolge la relazione tra cartomante e cliente, essa denota l’approfittamento da parte del primo della eventuale situazione di particolare debolezza psicologica del secondo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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