Comunicazione preventiva rispetto all’interdittiva antimafia
Il Consiglio di Stato ha affermato che una parziale omessa comunicazione nell’avviso ex art. 92, co. 2-bis d.lgs. 159/2011 di circostanze a valenza indiziaria poi valorizzate dalla prefettura nel provvedimento di definizione del procedimento interdittivo può costituire violazione della richiamata norma, suscettibile pertanto di portare all’annullamento dell’atto. A fronte di detta omissione non è applicabile la sanatoria giurisprudenziale di cui all’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990, non avendo il provvedimento di informazione antimafia carattere vincolato, con conseguente inapplicabilità della prima parte di tale disposto, e non essendo nemmeno applicabile la seconda parte, in quanto detto avviso non è una comunicazione di avvio del procedimento, imponendo al prefetto l’obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all’adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, istruito.
L’obbligo di invio della comunicazione preventiva di cui all’art. 92, co. 2-bis d.lgs. 159/2011 sussiste anche in ipotesi di rinnovo dell’informazione interdittiva, laddove non si sia in presenza di un mero rinnovo in sede di aggiornamento di una precedente interdittiva, ma – in sostanza – di una nuova richiesta di iscrizione alla white list, a seguito della conclusione di un periodo di prevenzione collaborativa, a fronte della quale la P.A. è certamente tenuta a esaminare le eventuali circostanze sopravvenute che potrebbero indurla a ritenere venuto meno il rischio di condizionamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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