Concorsi per il pubblico impiego e questioni di giurisdizione
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 18, co. 4 d.lgs. 40/2017, nel contemplare una riserva dei posti nei concorsi a pubblico impiego in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale, costituisce una cd. norma di relazione (o di protezione), che determina ex se, a prescindere dall’intermediazione del potere amministrativo, l’insorgenza del diritto soggettivo al riconoscimento della riserva di posti, secondo la sequenza norma-fatto-effetto. Le controversie relative al mancato riconoscimento di tale diritto di riserva rientrano, pertanto, nella giurisdizione del G.O.
La giurisdizione ordinaria sul riconoscimento del diritto di riserva nei concorsi a pubblico impiego non può essere esclusa per il fatto che il ricorso contenga la richiesta di annullamento delle delibere di approvazione e rettifica della graduatoria finale e, in parte qua, del bando di concorso, stante il potere del G.O. di valutarne la lesività rispetto al diritto soggettivo e di provvedere alla sua disapplicazione nel caso concreto. La procedura concorsuale è infatti il mero presupposto di operatività della particolare protezione accordata a determinate categorie di aspiranti all’impiego, cosicché quest’ultima, se controversa, assume una sua autonomia in funzione dell’identificazione dell’oggetto della lite, la quale si configura come attinente all’assegnazione di un posto di lavoro.
Post di Alberto Antico – avvocato
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