Sostituzione del progettista nei pubblici appalti
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 94, co. 2; 96, co. 5; 97, co. 1 e 2; 104, co. 6 d.lgs. 36/2023, interpretati alla luce del principio del risultato, la sostituzione del progettista indicato, sprovvisto dei requisiti generali o speciali di partecipazione, debba avvenire, a iniziativa dello stesso concorrente (specie nei casi in cui la mancanza di requisiti del detto progettista sia già nota al concorrente e non derivi dai controlli effettuati dalla P.A.) e, in assenza di diverse previsioni del bando, nel limite temporale generale ed inderogabile, costituito dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione, che non può essere per tale ragione dilazionata.
Nell’appalto integrato il progettista indicato, benché soggetto esterno all’operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve nondimeno soddisfare sia i requisiti generali sia quelli speciali, pena l’esclusione del concorrente che lo abbia designato. È possibile la sostituzione del progettista indicato che abbia perso in corso di gara i requisiti, purché la stessa non determini, nel caso concreto, una modificazione sostanziale dell’offerta, atteso il coinvolgimento del professionista indicato, sia nella redazione dell’offerta, sia nell’esecuzione del contratto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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