La giurisprudenza sta cambiando orientamento sullo stato legittimo di un immobile oggetto di condono edilizio?
Parrebbe di sì.
Come noto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 482/2025, commentata nel post del 17 giugno 2025, aveva statuito che il condono edilizio non coinciderebbe con una sanatoria e, quindi, l’immobile condonato non potrebbe dirsi legittimato, ex art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001.
Nel successivo post del 13 gennaio 2026, però, si dava atto che la l. finanziaria 2026 aveva innovato la normativa in materia, anche senza incidere direttamente il prefato articolo.
Recentemente, una sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, muovendo da un’interpretazione cd. estensiva dell’art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001 prefigurata dal Consiglio di Stato ancora nel 2024 - ove si affermava che lo stato legittimo di un immobile coincideva con l’ultimo titolo edilizio che aveva assentito lo stesso, comprendendovi anche il condono edilizio - sembra ora aver inaugurato un nuovo filone giurisprudenziale, enfatizzando proprio la succitata novella legislativa del 2025.
In tutta sincerità non si capisce neanche tanto bene come sia nata questa strana tesi secondo la quale un immobile condonato non sarebbe equiparabile a quello sanato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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