Cambio d’uso non rilevante e diritto intertemporale
Nel caso di specie, il privato era proprietario di un’unità immobiliare a destinazione d’uso “produttiva” di tutti i suoi locali, ove svolgeva da oltre vent’anni l’attività di produzione di servizi sanitari.
Si precisa sin da subito che, come confermato dal TAR Veneto, l’attività imprenditoriale diretta alla prestazione di servizi sanitari è a pieno titolo un’attività industriale, ai sensi dell’art. 2195 c.c.
Nel 2021, il privato presentava una SCIA al fine di eseguire una ristrutturazione e una riqualificazione energetica con ampliamento dell’attività esistente, trasformando la parte adibita a magazzino in uffici amministrativi e sala riunioni.
Il Comune riteneva verificatosi un cambio d’uso rilevante – con riflessi sulla quantificazione degli oneri di urbanizzazione – ai sensi delle previsioni contenute nelle NTO del suo PI, che attribuivano valore alle cd. sottocategorie e sottofunzioni.
Il TAR Veneto ha dissentito.
Poiché al tempo di presentazione della SCIA l’art. 23-ter d.P.R. 380/2001, così come l’allora vigente art. 42-bis Veneto l.r. 11/2004, non distinguevano tra destinazione “produttiva” e “direzionale”, bensì li ricomprendevano nella medesima categoria funzionale, il Comune non poteva qualificare come rilevante il cambio d’uso. Vi era solo una limitata variazione del carico urbanistico dipendente dal diverso utilizzo di alcuni locali per lo svolgimento di attività amministrative a supporto dello sviluppo di quella stessa impresa avviata circa venti anni addietro.
Post di Alberto Antico – avvocato
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