L’esenzione dal contributo di costruzione per il Piano casa, condizionata al cambio di residenza
Nel caso di specie, una Signora beneficiava dell’esenzione dal contributo di costruzione dovuto per l’intervento di ampliamento ai sensi del Piano casa. In conformità a quanto previsto dalla normativa, l’esenzione era espressamente subordinata, nel PdC, alla prescrizione per cui, dopo la presentazione dell’agibilità, la Signora avrebbe dovuto trasferire la residenza presso l’immobile di intervento, e ivi mantenerla almeno per i 42 mesi successivi all’agibilità. Il mancato rispetto di tale condizione avrebbe comportato il versamento del contributo di costruzione, maggiorati degli interessi legali.
La Signora decedeva prima dell’ultimazione dei lavori. Il figlio-erede comunicava tempestivamente al Comune, contestualmente alla fine lavori e alla S.C. agibilità, la sua intenzione di pagare integralmente il contributo di costruzione, non possedendo i requisiti per beneficiare dell’esenzione.
Il Comune, però, esigeva anche la penale prevista dall’art. 7, co. 2-bis l.r. Veneto 14/2009, pari al contributo di costruzione maggiorato del 200% per i Comuni turistici, nel caso in cui il soggetto che abbia ottenuto la riduzione o l’esenzione del contributo di costruzione vìoli l’obbligo di stabilire e mantenere la residenza nell’immobile oggetto di intervento.
Il TAR Veneto ha dichiarato illegittima la richiesta della penale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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A mio avviso, profilo non esaminato dal TAR, il nodo centrale risiede nella seguente circostanza: alla fine dei lavori e in sede di S.C. di agibilità viene dichiarata l’intenzione di corrispondere integralmente il contributo di costruzione, in assenza dei presupposti per l’esenzione. Ne deriva che l’intervento risulta comunque realizzato e che la sanzione applicabile non è quella demolitoria, ma quella pecuniaria. La questione se fare pagare o meno il 200% assume rilievo secondario, il presupposto era pure quello per fare l’intervento.
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