La Soprintendenza è tenuta a rispettare il principio di leale collaborazione prima di dire di no
Il TAR Veneto ha annullato un diniego di autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per violazione del principio di leale collaborazione.
Il TAR, infatti, ha affermato che deve essere sottolineato che la Soprintendenza, in applicazione del principio di leale collaborazione, prima di denegare l'autorizzazione paesaggistica sarebbe stata comunque tenuta ad indicare le eventuali soluzioni progettuali assentibili (v. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13 ottobre 2020, n. 1374; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 gennaio 2020, n.1).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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ANNO 2022- Mi pare, non so come mai in questo caso non sia avvenuto, la Soprintendenza dica nel caso sotto citato(questo è il DINIEGO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA, A SUO TEMPO DELEGATA CON DECRETO):
RILEVATO, altresì, che il citato preavviso di diniego ha indicato, a titolo collaborativo, anche le seguenti
soluzioni alternative per superare i motivi ostativi: “attraverso una diversa proposta progettuale, da sottoporre ad autonomo procedimento di autorizzazione, che preveda il superamento delle criticità su esposte con soluzioni che:
– concepiscano il nuovo organismo edilizio in armonia e in coerenza, nelle componenti costitutive, alle
prevalenti tipologie esistenti del luogo (volumi, forme, coperture, materiali, cromatismi) e in grado, pertanto, di inserirsi in continuità senza costituire invece un episodio di interruzione;
– riducano l’impatto visivo delle nuove opere con adeguate mitigazioni verdi che contribuiscano nel contempo anche a limitare la percezione dello stabilimento a sud; in questo caso, il nuovo edificio, oltretutto, può fungere esso stesso, in continuità con gli edifici posti lungo via ******, da “cortina” mitigativa del retrostante insediamento produttivo;
– consentano un migliore inserimento paesaggistico dell’area a parcheggio pubblico, anche nell’ottica della sua funzione di sosta per i visitatori dell’ambito della Chiesetta di ******* e del parco fluviale agricolo del *****.”;
Mi pare che, nel caso riportato, il principio di leale collaborazione sia stato effettivamente applicato, già nel preavviso di rigetto erano state illustrate le criticità dell’intervento e indicate soluzioni.
Nel provvedimento di diniego, infatti, si legge:
“RILEVATO, altresì, che il citato preavviso di diniego ha indicato, a titolo collaborativo, anche le seguenti soluzioni alternative per superare i motivi ostativi…”
Seguono poi indicazioni puntuali sulle modifiche progettuali ritenute idonee a superare le criticità riscontrate.
Francamente, è difficile immaginare una forma di collaborazione più concreta di questa: non ci si limita a esprimere un diniego, ma si indicano anche possibili soluzioni progettuali per rendere l’intervento compatibile sotto il profilo paesaggistico.
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