Pubblici appalti e CAM
Il Consiglio di Stato ha affermato che nella documentazione di gara devono essere indicati i criteri ambientali minimi (CAM), che assurgono ad elementi essenziali dell’offerta, nonché a criteri per l’attribuzione di un punteggio premiale. La loro previsione non può essere, pertanto, considerata un mero adempimento di tipo formale, essendo, invece, un elemento fondamentale che influenza la fase esecutiva del contratto.
Non è ammissibile l’eterointegrazione del bando di gara, che sia manchevole del richiamo ai CAM, i quali devono, perciò solo, essere trasfusi nelle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale.
Sussiste un obbligo di impugnazione dei bandi di gara, sia quando la mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si traduca in un’ipotesi di grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, sia nel caso in cui la lex specialis operi un rinvio errato al decreto di adozione dei CAM, tale da rendere difficoltoso il calcolo di convenienza tecnica ed economica nell’ottica partecipativa, impedendo all’operatore economico di formulare un’offerta corretta e consapevole.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!