Obblighi di bonifica in capo al curatore fallimentare della società che gestiva la cd. fase post esaurimento di una discarica
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in tema di obblighi di bonifica, nel caso di specie connessi alla cd. gestione post mortem di una discarica, la curatela fallimentare, la quale ha la custodia dei beni del fallito, non può andare esente da responsabilità, con la precisazione che eventuali atti di dismissione dei beni, ancorché legittimamente adottati ai sensi dell’art. 104-ter r.d. 267/1942 (oggi sostituito dal d.lgs. 14/2019), devono essere considerati come meri atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico.
In tema di obblighi di bonifica gravanti sulla curatela fallimentare, quest’ultima assume la detenzione dei beni del fallito ipso iure, al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La rinuncia consiste nella dismissione della liquidazione dello stesso e produce l’effetto della perdita, da parte della società fallita, della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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