Presenza di rifiuti in un’area demaniale

23 Apr 2026
23 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima l’adozione di un’ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192, co. 3 del codice dell’ambiente, nei confronti dell’Agenzia del demanio, per culpa in vigilando, quale proprietaria di un’area espropriata per pubblica autorità e beneficiaria dell’espropriazione, anche se sia avvenuta la formale immissione in possesso in favore di un altro soggetto quale autorità espropriante, comportando detta immissione la mera certificazione del passaggio di proprietà delle aree dall’espropriato al beneficiario dell’espropriazione, senza implicare alcuna materiale apprensione o presa di possesso delle aree stesse da parte dell’autorità espropriante. Né la disponibilità dell’area in favore dell’autorità espropriante può essere desunta dalla circostanza che questa abbia predisposto il piano di caratterizzazione, al solo fine di accertare il livello di contaminazione presente sull’area, effettuando le conseguenti comunicazioni alle PP.AA. competenti, ai sensi dell’art. 245, co. 2 del codice dell'ambiente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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