Decreto ingiuntivo (civile) e giudizio di ottemperanza
Il TAR Catania ha affermato che, ai fini dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza, il decreto ingiuntivo non è equiparabile ad una sentenza passata in giudicato ex art. 112, co. 2, lett. c c.p.a. allorquando il G.O. ne abbia dichiarato l’esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., assimilando l’opposizione tardiva alla mancata opposizione, e, contestualmente, abbia ordinato la prosecuzione del giudizio ai fini della definitiva decisione sull’interposta opposizione, in contraddizione con l’art. 647, co. 2 c.p.c.
A fronte della pendenza del giudizio di opposizione, il G.A. non può affermare la valenza “pro giudicato” del decreto ingiuntivo e deve, pertanto, dichiarare inammissibile l’azione per l’ottemperanza eventualmente proposta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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