Il cd. remand cautelare
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’annullamento da parte della P.A. del provvedimento impugnato in primo grado in esecuzione di una ordinanza cautelare di cd. remand, senza riconoscere al ricorrente, in via definitiva e con effetto retroattivo, il bene della vita, non determina la cessazione della materia del contendere, alla quale è ostativa la natura interinale e provvisoria della tutela cautelare, che impedisce la formazione di un giudicato in senso tecnico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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