Preavviso di rigetto e dovere di provvedere in capo alla P.A.
Il TAR Veneto ha affermato che il preavviso di rigetto, essendo un atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere all’obbligo della P.A. di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall’art. 2 l. 241/1990.
Qualora il privato proponga sul punto un ricorso avverso il silenzio-inadempimento, il giudice deve dichiarare l’obbligo della P.A. di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitività. È dunque la funzione stessa del preavviso di rigetto, con la sua finalità di avviare un’interlocuzione con il privato, a precluderne la qualificazione in termini di determinazione di conclusione in senso negativo del procedimento, destinata ad essere superata solo da un eventuale successivo ripensamento da parte della P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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