Poteri del Comune in materia di affissioni di manifesti
Il TAR Reggio Calabria ha affermato che, ai sensi dell’art. 23, co. 4-bis d.lgs. 285/1992 (codice della strada), il potere del Comune di autorizzare l’affissione di un manifesto, avente natura promozionale, oppure la sua rimozione, ove erroneamente affisso, non può intendersi limitato alla sola comunicazione commerciale, ma investe ogni tipo di comunicazione pubblicitaria, destinata a veicolare messaggi, di contenuto vario, compresi quelli volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici per il tramite degli impianti pubblicitari comunali (nel caso di specie, era legittimo l’ordine del Comune di oscuramento di un manifesto antiabortista).
Post di Alberto Antico – avvocato
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