Pubblici appalti e ribasso del costo della manodopera
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in una procedura di gara pubblica, la clausola del disciplinare di gara che esclude la ribassabilità del costo della manodopera non costituisce una causa di esclusione, in assenza di una espressa comminatoria in tal senso. Tale clausola deve essere interpretata alla luce dell’art. 41, co. 14 d.lgs. 36/2023, che ammette la ribassabilità temperata dei costi della manodopera, purché l’operatore economico dimostri che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, la quale espone l’operatore alla sottoposizione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, con puntuale riferimento a tale voce di costo.
Non è ravvisabile alcuna indebita ingerenza del RUP, laddove lo stesso si limiti a correggere gli errori tecnici nella piattaforma telematica di gara, al fine di garantire la corretta applicazione della lex specialis, in ossequio ai compiti a lui affidati dall’art. 7, co. 1, lett. a e lett. e dell’allegato I.2 al d.lgs. cit.
Nel caso di specie, la lex specialis era stata correttamente interpretata nel senso di includere i costi della manodopera nella base d’asta ribassabile, mentre l’intervento della dirigenza della Stazione appaltante sul seggio di gara si era limitato a riscontrare il mancato, corretto funzionamento della piattaforma telematica prescelta per l’attribuzione dei diversi punteggi economici: nel valore che governava l’operatività della formula a sistema era stato inserito, come limite di importo e come dicitura esplicativa, il valore al netto dei costi della manodopera, in luogo del valore comprensivo di questi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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