I documenti di gara di una procedura a evidenza pubblica e la loro interpretazione
Il TAR Catania ha affermato che i documenti di cui all’art. 82, co. 1 d.lgs. 36/2023 compongono la lex specialis, da intendersi come il complesso degli atti che la Stazione appaltante predispone in occasione di una procedura d’appalto e che determinano la specifica disciplina che regola quella particolare procedura, vincolando al suo rispetto i partecipanti e la stessa P.A. L’elencazione dei documenti de quibus non costituisce un numero chiuso.
Le previsioni della lex specialis non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione.
Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara. Sono preferibili, a garanzia dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale.
Deve reputarsi preferibile l’interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede ermeneutica si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale. Inoltre, in presenza di un dato testuale che presenti evidenti ambiguità , deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al privato. Laddove il significato di una clausola della documentazione di gara non emerga, nitidamente, a livello letterale, costituisce un ulteriore, valido, strumento esegetico, complementare a quello previsto dall’art. 1362 c.c. (rubricato Intenzione dei contraenti), il canone interpretativo di cui all’art. 1363 c.c. (Interpretazione complessiva delle clausole).
Post di Alberto Antico – avvocato
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