Reati in materia di rifiuti pericolosi
La Corte di cassazione, Sezione III penale, ha affermato che, a seguito della novellazione dell’art. 256, co. 1 del codice dell’ambiente ad opera del d.l. 116/2025, come convertito dalla l. 147/2025, le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, integrano, se i rifiuti hanno natura pericolosa, un’autonoma fattispecie delittuosa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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