Chi deve autenticare la procura alle liti per un ricorso al giudice amministrativo rilasciata all’estero?
Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità del ricorso, laddove la procura alle liti sia stata rilasciata all’estero con sottoscrizione autenticata dal difensore italiano, anziché da un pubblico ufficiale autorizzato dallo Stato estero, non potendo operare l’istituto dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., qualora l’asserito impedimento non abbia effettivamente precluso al ricorrente la possibilità di rivolgersi a un notaio nel Paese di residenza e non sussista un’oggettiva incertezza normativa, poiché il limite territoriale del potere di autentica del difensore e la necessaria contestualità tra firma e certificazione costituiscono principi consolidati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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